Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ___________________________, prov. __________________________________, il ___________________________, documento di riconoscimento___________________________________________________________________ n.____________________, C.F. __________________________________________, e residente in _____________________________________________________________, Via n° ___________, tel. __________________________, professione _______________________________________
conferisce con il presente atto alla All Assistance S.r.l. con sede legale in Treviso, Viale della Repubblica n. 194, il mandato ad assisterlo, rappresentarlo e tutelarlo nelle trattative con privati, Enti e Compagnie d’Assicurazione (con esclusione di ogni attività riservata agli esercenti professioni legali) al fine di ottenere dal responsabile civile e/o dal suo garante il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in occasione del sinistro o del fatto dannoso avvenuto il giorno___________________________in località _______________________________________ a causa_____________________________________________________________________. In virtù del presente atto, la All Assistance S.r.l. (d’ora in poi società mandataria) assume l’assistenza e la rappresentanza del mandante per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro sopra indicato secondo le clausole e nel rispetto delle condizioni indicate nei seguenti articoli. = Art. 1 – Oggetto dell’incarico =
Con il presente atto il mandante conferisce alla All Assistance il potere di rappresentarlo, assisterlo e tutelarlo nel compimento dell’attività necessaria ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, a tal fine autorizzandola ad istruire la pratica nelle forme, nei tempi e nei modi opportuni per il corretto svolgimento dell’incarico. Ai fini di istruire correttamente la pratica, la società potrà svolgere accertamenti, acquisire prove e documenti ed avvalersi della collaborazione di professionisti quali - a titolo di esempio non esaustivo avvocati, medici specialisti, ingegneri e geometri - incaricati in nome e per conto del mandante, su espressa e specifica autorizzazione di quest’ultimo. Il mandante si impegna a conferire ai professionisti incaricati le procure necessarie per lo svolgimento delle loro attività. Il mandante riconosce altresi che All Assistance potrà sostituire a se altre ditte o soggetti, conferendo loro i medesimi poteri che le vengono attribuiti con il presente atto, unicamente di comune accordo con il mandante e previa ed espressa autorizzazione dello stesso.
= Art. 2 – Corrispettivo dovuto dal mandante = Il mandante si impegna a corrispondere alla società mandataria un compenso: - pari al 10% (oltre IVA) per i danni RC AUTO, POLIZZE INFORTUNI/MALATTIA, RCT, RC OPERAI (INFORTUNI SUL LAVORO) A RESPONSABILITA’ DIMOSTRATA; - pari al 20% (oltre IVA) per i danni RCD (MALASANITA’), RCT, RC OPERAI (INFORTUNI SUL LAVORO O MALATTIE PROFESSIONIALI) DA DIMOSTRARE.
Il compenso viene calcolato sulle somme complessive effettivamente risarcite ed incassate dal danneggiato mandante all’esito della definizione della pratica in sede giudiziale o stragiudiziale. Tuttavia, nel caso in cui sia corrisposto al mandante un acconto, il compenso dovuto alla mandataria e calcolato, nei limiti percentuali sopra specificati e per le somme complessive effettivamente risarcite e liquidate al danneggiato, sull’importo riconosciuto a titolo di acconto e sull’importo effettivamente risarcito e liquidato al danneggiato a saldo della pratica. Il mandante prende atto - espressamente edotto ed informato - che, per le pratiche stragiudiziali, spetteranno a All Assistance anche le somme eventualmente corrisposte direttamente alla società mandataria dalla Compagnia Assicuratrice a titolo di onorario, e che dette somme potranno essere liquidate dalla Compagnia Assicuratrice sia in un separato atto (quietanza separata ), sia contestualmente al risarcimento del danno spettante al mandante (“liquidazione omnia” - in tale caso la somma dovuta alla mandataria a titolo di onorario saraà espressamente indicata nell'atto di
quietanza). Il mandante prende atto - espressamente edotto ed informato - che le somme di cui al paragrafo precedente, liquidate alla mandataria dalla Compagnia Assicuratrice a titolo di onorario, non sono in alcun modo poste a suo carico e non rientrano nella determinazione del compenso dovuto dal mandante alla mandataria e di cui al presente articolo, trattandosi di importi liquidati direttamente
dalla Compagnia di Assicurazione, a carico della quale rimangono in via esclusiva. Il mandante prende espressamente atto che saraà tenuto al pagamento del compenso in favore della mandataria nelle percentuali di cui sopra, anche a fronte del pagamento da parte della Compagnia Assicuratrice dell'onorario maturato dalla mandataria. Tali somme, infatti, sono da considerarsi assolutamente distinte e di diversa natura rispetto al corrispettivo dovuto dal mandante, in quanto
derivanti dal rapporto intercorrente tra la mandataria e la Compagnia Assicuratrice. Il mandante si impegna altresi a riconoscere ad All Assistance, all’esito della definizione della
pratica in sede stragiudiziale o giudiziale: A - i costi e le spese successive al conferimento del presente incarico, anticipate dalla società mandataria per conto del mandante e da questi espressamente autorizzate una volta valutatene la congruita ed aver ricevuto ogni utile informazione dalla mandataria, per prestazioni rese da soggetti terzi in funzione dello svolgimento dell’incarico (ad esempio: spese per perizie mediche,
consulenze legali, consulenze di periti geometri, avvocati e altri specialisti). B - a titolo di rimborso per le spese vive sostenute direttamente dalla società mandante come dettagliate e documentate in separata nota la somma massima di Euro 300 oltre iva al 22%, per
un complessivo massimo di Euro 366,00. C - con riferimento alle spese legali, il mandante si impegna a versare al legale dallo stesso designato – nei modi e nelle forme di cui all’art. 1 del presente contratto - unicamente quanto liquidato a suo favore giudizialmente o stragiudizialmente, se accreditato dal soccombente nel c/c del mandante stesso, e/o a mezzo di assegno e/o altro mezzo di pagamento concordato, a titolo di
rimborso di onorari di patrocinio. D - salvo diverso accordo intervenuto tra le parti del presente contratto, nel caso in cui si rendesse necessario il ricorso alle vie giudiziarie, il mandatario anticipera a nome e per conto del mandante i costi del giudizio, quali spese di contributo unificato, consulenza tecnica d’ufficio, costi di mediazione, spese di domiciliazione; il mandante si impegna a riconoscere ad All Assistance, all’esito della definizione della vertenza giudiziale, i costi e le spese anticipate dalla società
infortunistica previa autorizzazione del mandante medesimo.
= Art. 3 – Revoca = In caso di revoca del mandante successiva alla sottoscrizione del presente incarico, ma precedente alla formulazione di offerte risarcitorie da parte della Compagnia Assicurativa e/o del responsabile, fatti in ogni caso salvi i diritti del mandate derivanti da inadempimento, il mandante dovra
corrispondere alla società mandataria: A – i costi e le spese anticipate dalla società mandataria per conto del mandante, da questi di volta in volta autorizzate espressamente, per prestazioni rese da soggetti terzi in funzione dello
svolgimento dell’incarico (ad esempio: spese per perizie mediche); B – in considerazione dell’attivita svolta per l’esame del caso e per le valutazioni medico-legali, una somma fino all’importo massimo corrispondente al 9% piu IVA della quantificazione economica del danno cosi come risultante da Consulenze Tecniche d’Ufficio o, se non disponibili a tale momento, delle piu recenti stime peritali di parte, disposte per il tramite del presente incarico. In tal caso, la quantificazione economica del danno patito dal mandante su cui calcolare l'importo da questi dovuto al mandante saraà determinata sulla scorta delle Tabelle di valutazione del danno
biologico applicabili al sinistro in esame ed in particolare :
1. per lesioni del mandante inferiori a 9 punti di invalidita permanente, cd. micropermanenti, quelle di cui al D.M. 20/6/2014
2. per lesioni del mandante superiori a 9 punti di invalidita permanente, cd. macropermanenti, quelle in uso al Tribunale di Milano alla data del sinistro,
Nel caso in cui, al momento della revoca, non siano state effettuate CTU e/o stime peritali di parte, la percentuale dovuta saraà quantificata sulla scorta della somma indicata nell’All. 1 – facente parte integrante del presente contratto di mandato – che ipotizza, sulla base delle Tabelle vigenti, quale potrebbe essere la richiesta economica avanzata in sede giudiziale o stragiudiziale sulla base delle valutazioni gia eseguite, integrate da quelle del medico legale alla data odierna: resta fermo come la
quantificazione economica del danno patito non e vincolante per le parti; C – una somma quantificata sino a un massimo di ˆ. 300,00 oltre IVA (ˆ 366,00), per l’attivita di disamina della pratica, di fascicolazione e di spese vive di segreteria come dettagliate e
documentate in separata nota; D - in considerazione dell’attivita effettivamente svolta da All Assistance, in caso di revoca del mandato intervenuta successivamente alla formulazione di offerte risarcitorie da parte della Compagnia Assicuratrice e/o del responsabile, o di successiva sentenza favorevole, fatti salvi i diritti del mandante derivanti da inadempimento, il mandante dovra corrispondere alla società
mandataria l’intero compenso come determinato all’art. 2; E - in considerazione dell’attivita effettivamente svolta da All Assistance, nel caso in cui il mandante decida - successivamente alla formulazione di offerte risarcitorie da parte della Compagnia Assicuratrice e/o del responsabile - di gestire autonomamente e/o a mezzo di terzi la riscossione delle somme, fatti salvi i diritti del mandante derivanti da inadempimento, il mandante dovra corrispondere alla società mandataria l’intero compenso come determinato all’art. 2. F - nel caso in cui il presente contratto venga concluso fuori dai locali commerciali di All Assistance, il mandante ha diritto di recedere senza alcuna penalita e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 giorni (quattordici giorni), che decorreranno dalla data della sottoscrizione del
presente atto. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro il termine previsto di 14 giorni, di una comunicazione scritta alla sede del professionista (All Assistance S.r.l., 31100 Treviso (TV), Viale della Repubblica n. 194), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec all'indirizzo ________________________. La comunicazione suddetta puo essere inviata, entro lo stesso termine di 14 giorni, anche mediante telegramma, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec all'indirizzo
________________________. entro i cinque giorni successivi. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di ricevimento non e, comunque,
condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso. Il mandante prende atto di essere stato pienamente edotto quanto al diritto di recesso per i contratti
conclusi fuori dai locali commerciali.
Data__________________
All Assistance S.r.l. Il Mandante
_____________________ _____________________________
Ai sensi degli artt. 1469 bis e seguenti, nonche degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di avere compreso il contenuto e di accettare espressamente le sopraindicate clausole del presente contratto: art. 1 (Oggetto dell’incarico), art. 2 (Corrispettivo dovuto dal mandante), art. 3 (Revoca). Data______________________ Il Mandante_______________________
Il mandante prende atto di essere stato pienamente edotto quanto al diritto di recesso per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali. Data______________________ Il Mandante_______________________ = Allegato 1 =
STIMA INDICATIVA DELLA POSSIBILE RICHIESTA DEI DANNI AI FINI DELL’ART. 3
LETTERA B In conformita al contratto di mandato sottoscritto, a fronte della valutazione medico legale ricevuta sul caso, e in ragione delle Tabelle risarcitorie vigenti, All Assistance S.r.l. indica – in via del tutto
prudenziale - che l’ammontare delle somme risarcitorie richiedibili potrebbe essere di
Euro____________________________________________________.
Detta somma potrebbe non corrispondere a quella che verra ottenuta dal mandante e che non costituisce un vincolo per nessuna delle parti in ordine all’adempimento dell’incarico. In tale somma non sono ricomprese le spese di cui alle lettere A e B dell'articolo 2 del presente
mandato Data______________________
Cognome _____________________________ Nome ____________________________________
Firma per accettazione ____________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10, LEGGE 31/12/1996 N. 675 E 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30/06/2003
La società ALL ASSISTANCE S.r.l. (e suoi delegati), in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Le informa di quanto segue: il trattamento e diretto all’espletamento da parte della ALL ASSISTANCE S.r.l. ( e suoi delegati) del mandato da Lei conferitoci avente ad oggetto tutte le attivita necessarie al fine della definizione stragiudiziale o giudiziale del risarcimento di tutti i danni derivanti dal sinistro occorsoLe. Il trattamento e realizzato per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione, comunicazione, cancellazione e distruzione, nonche la combinazione di due o piu di tali operazioni anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e per le finalita strettamente legate all’esecuzione del mandato conferito. L’eventuale rifiuto da parte Sua di conferire i dati personali comporta l’impossibilita di eseguire il mandato e di gestire la liquidazione dei sinistri. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti quali: periti, medici specialistici, legali, società assicuratrici, Isvap. Ministero dell’Industria, pubbliche amministrazioni, autorita di polizia che abbiano effettuato rilievi o rapporti in ordine al sinistro. I dati personali non sono soggetti a diffusione. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei “dati sensibili” di cui all’art. 22 della L. 31/12/1996, n. 675. Il trattamento di tali dati saraà compiuto nel rispetto della L. 675/96 e finalizzato al risarcimento di tutti i danni derivanti dal sinistro. Esso potrà essere effettuato
sia su rapporto cartaceo che in via telematica anche attraverso l’utilizzo di banche dati. I “dati sensibili” saranno comunicati a periti, legali, medici specialistici, compagnie di assicurazione
e non saranno oggetto di diffusione. Il conferimento di questi e strettamente necessario all’esecuzione del mandato conferitoci e il rifiuto
a fornirli rende impossibile la sua esecuzione. L’art. 13 della L. 675/96 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonche della logica e delle finalita su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in base a “violazione di legge” nonche l’aggiornamento , la rettificazione, se vi e interesse, l’integrazione dei dati, di opporsi per motivi legittimi al trattamento
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